Regolamento
22 Aprile 2024
Art. 1
L’assemblea del Cammino sinodale: convocazione e composizione
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, su proposta della Presidenza del Cammino sinodale e previa delibera del Consiglio Episcopale Permanente, convoca la Prima e la Seconda Assemblea del Cammino sinodale stabilendone il relativo ordine del giorno e il metodo di lavoro.
Le Assemblee avranno luogo rispettivamente il 15-17 novembre 2024 e il 31 marzo – 4 aprile 2025.
Fanno parte dell’Assemblea del Cammino sinodale i Membri della CEI, i Referenti diocesani del Cammino sinodale e i componenti del Comitato del Cammino sinodale.
Il numero dei Referenti diocesani per ogni Diocesi andrà da un minimo di due ad un massimo di cinque, in proporzione al numero di abitanti della Diocesi stessa, secondo quanto stabilito dalla Presidenza della CEI.
Sono invitati anche tutti i Direttori degli Uffici e Servizi della Segreteria Generale della CEI. La Presidenza della CEI stabilisce altri eventuali invitati.
I membri dell’Assemblea sono tenuti a parteciparvi e, qualora ne fossero impediti per giuste cause, ne dovranno dare comunicazione alla Segreteria dell’Assemblea.
I membri assenti non possono essere rappresentati da altri.
Art. 2
L’assemblea del Cammino sinodale: funzioni
L’Assemblea del Cammino sinodale è un evento ecclesiale dove i partecipanti, nutriti dall’ascolto quotidiano della Parola di Dio e dalla celebrazione dell’Eucaristia, sorgente e paradigma della sinodalità, sono chiamati al dialogo e al confronto sui passi da compiere per dare attuazione al Cammino sinodale.
L’Assemblea esprime le proprie proposte attraverso l’approvazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, dei documenti assembleari, in particolare dello Strumento di lavoro del Cammino sinodale (Prima Assemblea sinodale) e delle Propositiones (Seconda Assemblea sinodale).
I documenti assembleari sono offerti al discernimento dei Vescovi che, a norma di diritto e, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento della CEI, singolarmente o nel Consiglio Episcopale Permanente o nell’Assemblea Generale, potranno conferire, nel loro insieme o in alcune parti, forza vincolante.
Sono oggetto della discussione sinodale tesi o posizioni in accordo con la costante dottrina della Chiesa e il Magistero Pontificio e che riguardano materie disciplinari di competenza dei singoli Vescovi o della Conferenza Episcopale Italiana.
Per la validità delle sessioni dell’Assemblea è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri.
Art. 3
La Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Cammino sinodale, che può anche delegare un altro Vescovo componente della stessa Presidenza del Cammino sinodale.
Spetta al Presidente dell’Assemblea:
- aprire e chiudere le sedute;
- far rispettare l’ordine del giorno stabilito dalla Presidenza della CEI;
- concedere e revocare il diritto di parola ai membri dell’Assemblea e agli invitati in considerazione del tempo a disposizione;
- verificare il convergere di una maggioranza qualificata sui documenti
Colui che presiede l’Assemblea può affidare la funzione di Moderatore dei lavori di una o più sessioni dell’Assemblea a uno dei membri della Presidenza del Comitato nazionale del Cammino sinodale.
Art. 4
La Segreteria dell’Assemblea
Il Segretario del Comitato del Cammino sinodale è il Segretario dell’Assemblea. Egli si avvale dell’opera di più collaboratori.
Compete alla Segreteria provvedere a tutto quanto necessario perché l’Assemblea possa svolgere le sue attività, compreso:
- comunicare le convocazioni;
- registrare le notifiche di assenza;
- verificare i presenti e il loro numero ai fini della validità delle sessioni dandone comunicazione alla Presidenza dell’Assemblea;
- predisporre gli spazi e la documentazione necessaria;
- dare informazioni circa gli aspetti procedurali delle singole sessioni;
- verbalizzare le sedute.
Art. 5
Commissione per la redazione dei documenti sinodali
La Commissione per la redazione dei documenti sinodali ha il compito di predisporre i documenti che vengono sottoposti al vaglio dell’Assemblea e, quindi, di emendarli secondo le osservazioni emerse nel dibattito.
Fanno parte della Commissione il Presidente del Comitato del Cammino sinodale, che la presiede; i tre Vescovi designati dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI alla Presidenza del Comitato del Cammi- no sinodale; il Segretario Generale della CEI; il Segretario del Comitato Nazionale del Cammino sinodale; i Coordinatori delle Commissioni del Comitato del Cammino sinodale; il Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI e il Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI.
Compete alla Presidenza CEI la nomina di ulteriori membri della Commissione.
Art. 6
Metodo di lavoro
Le sessioni dell’Assemblea si aprono con l’invocazione dello Spirito Santo (“Adsumus”) e la preghiera dei Salmi della Liturgia delle Ore.
Il Presidente introduce quindi i lavori, espone il programma e l’ordine del giorno.
I relatori, individuati dalla Presidenza del Cammino sinodale, presentano le proposte e i documenti elaborati dagli organismi competenti.
Finita la relazione su un argomento e aperta la discussione, il Presidente dell’Assemblea dà la parola, secondo l’ordine di prenotazione, a coloro che hanno fatto richiesta su apposita scheda.
Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tre minuti e riferirsi al tema posto in discussione.
È opportuno che l’intervento orale sia accompagnato da un testo scritto, da consegnare alla Segreteria. Si possono presentare interventi anche solo per iscritto.
Quando l’estensione del testo o l’argomento in esame lo richiede, il Presidente può proporre la discussione prima sulla sua globalità e poi sulle singole parti.
Il confronto potrà avvenire anche in gruppi di studio separati.
Esaurito il dibattito, il Presidente dell’Assemblea può dichiarare chiusa la discussione.
Art. 7
Rapporti con i mezzi di informazione
La Presidenza della CEI, per il tramite dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, cura direttamente il rapporto con gli operatori dell’informazione e della comunicazione.
Tutti i partecipanti alle sessioni dell’Assemblea sinodale sono tenuti alla doverosa riservatezza.
Art. 8
Esame dei reclami
Compete ad un collegio arbitrale, composto dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario Generale della CEI e dal Direttore dell’Ufficio problemi giuridici della CEI, dirimere eventuali questioni procedurali, presentate per iscritto e motivate, durante i lavori dell’Assemblea.
Art. 9
Mozioni d’ordine
Gli argomenti sono posti in discussione, normalmente, secondo l’ordine del giorno prestabilito.
Eventuali mozioni d’ordine, sottoscritte da almeno cinquanta membri, sono presentate al Presidente dell’Assemblea per la decisione del caso.
Art. 10
Approvazione dei documenti sinodali
I documenti sinodali potranno essere approvati a maggioranza qualificata dall’Assemblea per singole parti o/e nel loro complesso, secondo quanto deciso dalla Presidenza dell’Assemblea.
I testi che non raggiungono la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti si ritengono non approvati.
Art. 11
Strumento di Lavoro
I documenti approvati a seguito dei lavori della Prima Assemblea del Cammino sinodale, verranno indirizzati alla Presidenza del Cammino sinodale che, d’intesa con la Presidenza della CEI, sentite le Commissioni del Comitato per i capitoli di competenza, provvederà ad elaborare lo Strumento di lavoro del Cammino sinodale, perché venga sottoposto al Consiglio Episcopale Permanente, a norma dell’art. 16 del Regolamento del Cammino sinodale.
Art. 12
Documento di sintesi
Le Propositiones approvate dalla Seconda Assemblea del Cammino sinodale, a cura della Presidenza del Cammino sinodale d’intesa con la Presidenza CEI, verranno sottoposte al Consiglio Episcopale Permanente e all’Assemblea Generale della CEI per le determinazioni di competenza, a norma dell’art. 16 del Regolamento del Cammino sinodale.
Art. 13
Invio dei documenti
I documenti per le sedute dell’Assemblea sinodale sono inviati, a cura della Segreteria, solo in forma digitale.
La convocazione e l’ordine del giorno sono inviate ai membri dell’Assemblea, in forma digitale, quattro settimane prima dell’Assemblea stessa; inoltre vengono pubblicate sul sito internet https://camminosinodale.chiesacattolica.it.
Art. 14
Verbale della sessione e pubblicazione degli atti
Di ogni sessione dell’Assemblea sinodale deve essere redatto il verbale a cura della Segreteria.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario e trasmesso alla Presidenza del Cammino sinodale e all’Archivio centrale della CEI.
Compete alla Segreteria del Cammino sinodale trasmettere i Documenti approvati dall’Assemblea alla Presidenza del Cammino sinodale e all’Archivio centrale della CEI.
La pubblicazione degli Atti e dei documenti sinodali è di competenza della Presidenza della CEI.
Art. 15
Rimando al Regolamento del Cammino sinodale e al Codice di Diritto Canonico
Il presente Regolamento delle Assemblee sinodali è redatto a norma dell’art. 17 del Regolamento del Cammino sinodale.
Per tutto quanto non previsto da questo Regolamento si rimanda al Codice di Diritto Canonico, il quale, in caso di disposizioni contrastanti, prevale.